Sono gli ultimi giorni a disposizione di imprese, agenzie, professionisti o lavoratori autonomi per presentare la domanda per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno: in via eccezionale, infatti, i termini del Bonus Pubblicità 2020 scadono il prossimo 30 settembre, e quindi è il caso di velocizzare le pratiche per beneficiare delle misure disposte dal Governo.
Che cos’è il Bonus Pubblicità 2020
Esclusivamente per il 2020, l’accesso al bonus pubblicità è aperto dal 1 al 30 settembre 2020 (ma sono accettate anche le domande presentate nella finestra classica di marzo) e consiste in breve in un credito di imposta del 50% per gli investimenti in pubblicità.
Possono beneficiare di questo intervento aziende, fondazioni e lavoratori autonomi che scelgono di acquistare uno spazio pubblicitario su giornali (sia quotidiani che periodici), anche online, in televisione e in radio.
Lo stanziamento è pari a 85 milioni (50 milioni per inserzioni sui giornali e siti, i restanti 35 milioni per spot su tv e radio) e, come riportato dal Corriere della Sera, “se le domande superano lo stanziamento il bonus sarà ridotto e ripartito in modo percentuale tra i richiedenti”.
Le novità per il 2020
Nella sua forma originaria, l’incentivo fiscale destinato agli investitori pubblicitari esiste dal 2018 e prevedeva una condizione specifica per beneficiare dello sconto: la spesa in pubblicità doveva essere superiore almeno dell’1% rispetto alla somma investita nell’anno precedente.
Alla luce della pandemia e delle sue conseguenze economiche, il decreto Rilancio ha eliminato questa clausola e quindi ora il bonus non è subordinato all’incremento dell’investimento. Allo stesso tempo, però, è stata diminuita la percentuale di credito d’imposta spettante, che passa dal 70 al 50% della spesa, nel rispetto del limite delle risorse disponibili.
Le spese ammesse per il credito d’imposta
In pratica, ciò significa che si estende la platea dei potenziali richiedenti, che sono tutti i soggetti individuati (imprese piccole e grandi, lavoratori autonomi ed enti non commerciali) che hanno fatto investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica – anche online, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato.
Possono fare richiesta e fruire del bonus anche le aziende che nell’anno scorso non hanno effettuato investimenti pubblicitari, al contrario di quanto avveniva con il Bonus “standard”.
La regolarità della testata giornalistica è uno dei requisiti fondamentali per l’accesso al bonus pubblicità 2020: è infatti obbligatorio che gli investimenti siano effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale oppure presso il ROC – Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile, come si legge nelle FAQ nazionali.
Una caratteristica indispensabile, che serve a evitare di avvantaggiare imprese editoriali non in regola con le norme generali del settore.
Le spese non ammesse al bonus
Non possono essere invece “restituite” sotto forma di credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi pubblicitari su auto che partecipano ai campionati nazionali e internazionali. Inoltre, non sono ritenuti idonei gli investimenti fatti per cartelloni e volantini, e non concorre al bonus pubblicità 2020 neppure l’acquisto di pubblicità tramite social, come ad esempio le inserzioni a pagamento su Facebook.
Il valore di questa misura
La Fieg – Federazione Italiana Editori Giornali – ha accolto positivamente l’intervento e invita i potenziali beneficiari a cogliere l’occasione, “preziosa e che aiuta: le imprese e i lavoratori autonomi a comunicare con clienti ed utenti, i giornali ad acquisire risorse per continuare ad informare in maniera qualificata e l’economia ed il Paese a ripartire”, come dice il presidente Andrea Riffeser Monti a Engage.
È stata proprio la Fieg a chiedere e ottenere “che, per contrastare il crollo della pubblicità derivante dall’emergenza Covid, il credito di imposta fosse calcolato sull’intero valore degli investimenti pubblicitari realizzati e non sull’incremento rispetto al 2019”. E quindi, aggiunge Riffeser Monti, “possono presentare domanda all’Agenzia delle entrate per l’agevolazione anche i soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2019 e i soggetti che hanno iniziato l’attività quest’anno”.